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La coppia formata da due donne deve necessariamente essere sposata prima di un trattamento di fecondazione in vitro con la tecnica ROPA?

La coppia formata da due donne deve necessariamente essere sposata prima di un trattamento di fecondazione in vitro con la tecnica ROPA?

La risposta è SÌ; le coppie di donne che scelgono di intraprendere il progetto di creare una famiglia assieme devono essere sposate. Il principale motivo è l’obbligo della prescrizione legale dell’anonimato nelle donazioni di tessuti, gameti e organi.

Come stabilisce la Legge in materia di Riproduzione Assistita 14/2006, si applicherà questa tecnica solo in coppie di donne sposate. Considerando che in Spagna è vietata la donazione di gameti in modo non anonimo al di fuori del matrimonio, questa stessa situazione è permessa se tra partner sposati.

La legge stabilisce di riproduzione assistita prevede che quando si tratta di un matrimonio tra due donne (non separate legalmente o di fatto), la donna non gestante potrà manifestare ai sensi della Legge del Servizio Anagrafe che acconsente che venga determinata a suo favore la filiazione rispetto al figlio nato con il proprio coniuge”. Non sarà quindi sufficiente che entrambe le coniugi firmino il consenso informato delle tecniche di riproduzione. È necessario che siano sposate per stabilire direttamente la doppia filiazione materna del discendente.

Cosa succede se non siamo sposate?

Se le donne della coppia non sono sposate, come abbiamo detto in precedenza, non potranno sottoporsi alla tecnica del metodo ROPA (Ricezione di ovociti della partner).

Se si desidera effettuare qualsiasi altra tecnica di riproduzione assistita (fecondazione in vitro con seme di donatore, embrioadozione, FIV da doppia donazione, inseminazione, ecc), è possibile adottare un bambino e condividere la maternità. Sarà necessario aprire una pratica giudiziaria di adozione del minore dopo la sua nascita affinché la madre non gestante sia riconosciuta come madre del figlio/i alle stesse condizioni.

La promulgazione nel 2005 della Legge spagnola di parità dei matrimoni eterosessuali ed omosessuali ha rappresentato un obiettivo importante nell’ambito della riproduzione assistita e grazie alla quale è stato possibile riconoscere i matrimoni omosessuali di donne. Grazie a questo, la Legislazione Spagnola di Riproduzione Assistita ha accettato formalmente questi matrimoni, ma non ha ammesso le coppie o unioni di fatto femminili.

Riassumendo:

5 aspetti legali importanti per formare una famiglia da una coppia lesbica

  1. Per poter scegliere la fecondazione in vitro con il metodo ROPA, vale a dire una maternità condivisa tra due donne, -in cui una contribuisce con i propri ovuli e l’atra riceve l’embrione ottenuto e lo porta in grembo-  la Legge spagnola 14/2006 in materia di Tecniche di Riproduzione Umana Assistita stabilisce un requisito fondamentale: il matrimonio tra entrambe. Non riconosce in tale ambito le coppie di fatto, per evitare frodi nella donazione di gameti,
  2. Affinché entrambe le madri possano essere iscritte entrambe all’Anagrafe, è necessario che siano sposate. In questo modo, entrambe le donne avranno gli stessi diritti e doveri legali sul bambino nato da TRA (Tecniche di Riproduzione Assistita) e risulterà figlio di entrambe le madri.
  3. Nel caso di una coppia sposata di donne, non è necessario che le coniugi dimostrino che il figlio o figlia proviene da tecniche di fertilità per poterlo iscrivere all’Anagrafe a nome di entrambe (Risoluzione dell’8 febbraio 2017 della Direzione Generale dei Registri e del Notariato, Ministero della Giustizia).
  4. I centri di Riproduzione Assistita in Spagna devono richiedere il certificato di matrimonio alle coppie di donne che scelgono la fecondazione in vitro con metodo ROPA.
  5. Se non fossero sposate, questo processo potrebbe essere illegale perché la donazione di ovuli e di spermatozoi deve essere completamente anonima. Si considererebbe quindi una donazione di ovuli aperta e quindi completamente illecita.

Abbiamo ancora molta strada da percorrere.

Infine, dobbiamo tener presente che i diritti sessuali e riproduttivi fanno parte di diritti umani.  Così lo stabilisce l’articolo 16.1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che afferma  che “gli uomini e le donne, dall’età nubile, hanno diritto senza distinzioni per razza, nazionalità o religione, a sposarsi e creare una famiglia e avranno gli stessi diritti in materia di matrimonio, durante il matrimonio e in caso di dissoluzione del matrimonio”. 

Ma andremo oltre per poter dare parità alle coppie di donne sposate e non sposate per l’accesso a determinati trattamenti di fertilità e il riconoscimento della filiazione dei figli, come stabilisce la Costituzione Spagnola nell’articolo 14: “I cittadini spagnoli solo uguali dinnanzi alle legge e non vi sono discriminazioni per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale”.

Riferimenti legali

  • Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
  • La Constitución española. Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo segundo. Derechos y libertades. Art. 14.
  • Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (BOE 157, de 2 julio de 2005).
  • Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
  • Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
  • Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva relativa al sexo de las personas.
  • Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia.
  • Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE nº. 158, de 3 de julio de 2015).
  • Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (BOE nº. 167, de 14 de julio de 2015).
  • Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y expresión de género de igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid. (BOE nº. 169, de 14 de julio de 2016) Madrid.
  • Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI (BOE nº. 10, de 11 de enero de 2019). Valencia.

Elena García, direttore del dipartimento di Qualità Sanitaria dell’Instituto Bernabeu.

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