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Quadro normativo italiano sulla Procreazione medicalmente assistita.

PREMESSA

  • La procreazione assistita nell’ordinamento giuridico italiano, è disciplinata dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 sue successive integrazioni e modificazioni.
  • La legge è da sempre al centro di articolati dibattiti poiché pone una serie di limiti alla procreazione assistita e alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni.
  • Nell’anno successivo alla sua approvazione, il 2005, si è anche svolto un referendum abrogativo per smantellarne i punti più controversi, senza esito a causa del mancato raggiungimento del quorum.
  • Alcune sentenze della Corte Costituzionale si sono espresse su dei ricorsi proposti avverso tale legge dichiarandone incostituzionali alcuni punti.

Ma che cosa dice, in sintesi, la legge 40? E come cambia alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale?

CHE COS’E’ LA FECONDAZIONE ASSISTITA?

  • Per la legge 40 la fecondazione assistita (chiamata tecnicamente PMA – Procreazione Medicalmente Assistita) è la pratica medica atta a “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana […] qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA FECONDAZIONE ASSISTITA

  • La pratica nel territorio italiano è consentita alle coppie maggiorenni sterili di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. L’infertilità o la sterilità della coppia devono essere certificate dal medico.
  • La fecondazione assistita è preclusa ai single, alle coppie omosessuali; sono sconsigliati i trattamenti a soggetti con piú di 50 anni, così come è vietata la fecondaziopne post-mortem (del padre).

NUMERO MASSIMO DI EMBRIONI IMPIANTABILI

L’art. 14 al comma 2 affermava che non poteva essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto (cioè tre al massimo), e tutti gli embrioni prodotti dovevano essere impiantati in utero. Questo articolo é stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza del 1° aprile 2009.

CHE COSA CAMBIA DOPO IL 1° APRILE 2009?

  • Viene dichiarato incostituzionale il limite di tre embrioni. Dopo la pubblicazione della sentenza il medico potrà tenere conto della salute della donna e in base a questo ottenere il numero di embrioni che ritiene necessario.
  • La sentenza si è pronunciata anche contro l’obbligo dell’unico e contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti. Questo implica due nuove possibilità, inizialmente precluse dalla Legge 40:
    • La prima è che, pur non abrogando il comma 1 della Legge (che vieta il congelamento degli embrioni), ne allarga il campo delle eccezioni, prevedendo quindi – su decisione del medico presa sempre con riguardo alla salute della donna – la possibilità di congelamento.
    • La seconda è che, in caso di diagnosi pre-impianto positiva, non essendoci più l’obbligo dell’ “unico e contemporaneo impianto”, l’embrione risultato malato potrá essere escluso dall’impianto in utero.

ANALISI PRE IMPIANTO (PGTA)

  • Indirettamente, l’effetto immediato della sentenza della Corte Costituzionale è stato la riapertura alla diagnosi genetica preimpianto (PGD). Adesso, infatti, i pazienti hanno il diritto di essere “informati, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero”, ai sensi dell’art. 14 comma 5 della Legge 40/2004.
  • E’, comunque, vietata “ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica”, come per esempio la selezione del sesso dell’embrione.

Un’altra importante sentenza della Corte Costituzionale, la n. 96/2015, nel ribadire la legittimità della diagnosi preimpianto, ha dichiarato incostituzionale la legge 40/2004 nella parte in cui non prevede la facoltà di ricorrere alla PMA alle coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili. Ció significa che  le tecniche di PMA si potranno applicare anche a persone fertili ma portatrici di malattie genetiche.

CONGELAMENTO DEGLI EMBRIONI

  • La Legge 40/2004 sulla fecondazione assistita non consente il congelamento degli embrioni tranne nei casi in cui non risulti possibile trasferire gli embrioni per grave e documentato stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione. Inoltre, in deroga al principio generale di divieto di crioconservazione, potranno essere crioconservati gli eventuali embrioni soprannumerari ove il loro trasferimento risulti contrario o alle esigenze di procreazione o all’interesse alla salute del paziente (Sentenza Corte Costituzionale n. 151/2009).
  • Qualsiasi embrione che non sia trasferito in utero verrà congelato con onere a carico del centro in attesa del futuro impianto: è previsto, infatti, l’obbligo di provvedere all’impianto non appena sarà possibile.

FECONDAZIONE ETEROLOGA

La fecondazione eterologa (ovodonazione) prevede il ricorso a ovulo o seme di donatori esterni alla coppia. Tale pratica era vietata dalla legge 40.

Il 9 aprile 2014, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della legge 40 rispetto agli articoli 2, 3, 29, 31, 32, e 117 della costituzione e agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi in casi di infertilità assoluta.

Ció implica la legalitá di questa pratica in Italia.

Come viene regolata?

  • In attesa che il Parlamento legiferi sul punto, i documenti normativi ai quali dobbiamo fare riferimento, e che permetteranno in quest’arco temporale di vuoto normativo alle coppie richiedenti di accedere alla fecondazione eterologa, sono:
    1. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 4 settembre 2014 (Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014).
    2. Linee guida ministeriali del 5 luglio 2015 (Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, art. 7, legge n. 40/2004).
    3. Gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche contenute nei suddetti documenti si dovranno applicare alle strutture pubbliche, a quelle accreditate nonché a quelle private non accreditate.

CHI SONO I DONATORI IN ITALIA

La donazione di gameti é consentita ai soggetti di sesso maschile di etá non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di etá non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 35 anni.

Sono candidabili i seguenti soggetti:

  • Soggetti che in modo spontaneo ed altruistico decidono di donare i propri gameti e non si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta.
  • Soggetti che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta.
  • Soggetti che hanno congelato gameti in passato, e non volendo utilizzarli decidono di donarli.

N.B. I gameti dei candidati donatori che rientrano nei punti 2) e 3) potranno essere utilizzati qualora gli stessi rientrino nei criteri generali di selezione dei donatori, inclusi i risultati delle indagini infettivologiche, genetiche e psicologiche

E’ permesso l’utilizzo di gameti proveniente da altri paesi sempre e quando superino i requisiti legali.

REQUISITI DELLA DONAZIONE

  • La donazione é spontanea ed altruistica.
  • La donazione é anonima.
  • Le cellule riproduttive di un medesimo donatore non potranno determinare piú di dieci nascite (limite derogabile in caso di una coppia che abbia giá avuto un figlio mediante procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e che intenda sottoporsi nuovamente a predetta tecnica per un secondo ciclo).

Verrá istituito un registro nazionale dei donatori; frattanto, in via transitoria é previsto che il donatore/donatrice deve mettere a disposizione di un solo centro i propri gameti e di tale prassi deve essere informato prima della donazione, dichiarando sotto la propria responsabilitá di non aver effettuato donazioni presso altre banche.

INFINE

L’impianto normativo italiano, conseguente ad abrogazioni giurisprudenziali non ancora colmate da norme ad hoc è molto lacunoso e, talora, addirittura contradditorio e difficilmente interpretabile.

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